a LPGA), il Tribunale rinuncia all’accollamento di spese di giustizia, malgrado che con la nuova versione dei fatti fornita in sede di ricorso, l’istante sfiori effettivamente la temerarietà. L’assicuratore non ha diritto alle ripetibili (art. 61 lett. g LPGA). Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. La procedura è gratuita.