La lesione di cui l’assicurato è portatore è da ascrivere a fattori degenerativi, spesso presenti nelle articolazioni delle spalle di tennisti di lunga data. Per questo motivo il rifiuto di corrispondere prestazioni assicurative sfugge alle censure di ricorso e merita in questa sede protezione. Anche se la LPGA prevede la possibilità di accollare delle spese di procedura per ricorsi temerari o sconsiderati (art. 61 lett. a LPGA), il Tribunale rinuncia all’accollamento di spese di giustizia, malgrado che con la nuova versione dei fatti fornita in sede di ricorso, l’istante sfiori effettivamente la temerarietà.