2 OAINF è esaustivo (DTF 116 V 140 cons. 4a, 147 cons. 2b e sentenze ivi citate). Lo scopo di questa disposizione è quello di superare nell'interesse stesso degli assicurati i delicati problemi giuridici connessi con il fattore esterno straordinario che ha scatenato l'evento e di permettere la distinzione non sempre agevole tra infortunio e malattia (DTF 129 V 467 cons. 2.1).