3. a) Dopo aver negato all'evento il carattere d’infortunio, occorre esaminare se eventualmente è data una lesione corporale parificabile a infortunio. Ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 LAINF, il Consiglio federale può includere nell'assicurazione le lesioni corporali parificabili ai postumi d'infortunio. Giusta l'art. 9 cpv. 2 lett. f OAINF, la lacerazione dei tendini se non attribuibile indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi è equiparata all’infortunio, anche se non dovuta a un fattore esterno straordinario. L'elenco delle lesioni corporali contenuto nell'art. 9 cpv. 2 OAINF è esaustivo (DTF 116 V 140 cons.