L’art. 4 LPGA considera infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso, e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte. Dalla definizione dell'infortunio emerge che il carattere straordinario del fattore esterno concerne soltanto il fattore medesimo e non gli effetti dello stesso. Irrilevante ai fini d'esaminare il requisito dell'esistenza di un fattore esterno straordinario è quindi la circostanza che esso abbia se del caso determinato conseguenze gravi o inaspettate.