Nell’evenienza, la decisione è stata emanata sotto l’egida del nuovo diritto, anche se il fatto è avvenuto già nel dicembre del 2000. Poiché materialmente, per quanto riguarda la definizione di infortunio, le nuove disposizioni della LPGA non hanno fatto altro che riprendere il concetto precedentemente già sancito all’art. 9 dell’ordinanza alla legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF), la questione del diritto applicabile si palesa comunque priva di portata pratica (vedi per il diritto applicabile DTF 129 V 4 cons. 1.2, 169 cons. 1, 356 cons. 1, 127 V 467 cons. 1 e 121 V 366 cons. 1b).