2. Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 20 luglio 2004, l’assicurato postulava l’annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della responsabilità dell’assicuratore infortuni per l’evento occorsogli l’11 dicembre 2000 e di una rendita d’invalidità sulla base della valutazione medica del danno alla salute. Per l’istante, la rottura della cuffia dei rotatori cadrebbe sotto la nozione di lesione corporale parificabile ai postumi d’infortunio. In sede di ricorso veniva poi addotta una diversa dinamica dell’accaduto.