{"Signatur": "GR_VG_002", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2004-10-29", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_VG_002_S-2004-97_2004-10-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/S_2004_97_4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcfb1b19c25ee6d18f695967e6aa5ecf15e426d9e29257190420b9e0490038d7e9a1ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8?path=4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcfb1b19c25ee6d18f695967e6aa5ecf15e426d9e29257190420b9e0490038d7e9a1ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=S_2004_97", "Checksum": "86b555808cdc619dfa6af75a3c43d3c3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["S 2004 97"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 2. Kammer 29.10.2004 S 2004 97"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale amministrativo 2a Camera 29.10.2004 S 2004 97"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 2. Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Grisons  2. Kammer"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale amministrativo 2a Camera"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "prestazioni assicurative LAINF | Unfallversicherung"}], "ScrapyJob": "446973/49/1459", "Zeit UTC": "12.05.2024 05:25:24", "Checksum": "66861645977b6d30b5e7a883aa9ffb25", "Chunktext": "Estratto della sentenza Grigioni Tribunale amministrativo 2a Camera 29.10.2004 S 2004 97\nRegesto:\nprestazioni assicurative LAINF | Unfallversicherung\n\n2. a) È considerato infortunio l'azione repentina, involontaria e lesiva che colpisce\nil corpo umano, dovuta a fattore esterno straordinario (art. 9 cpv. 1 OAINF che\nnon faceva altro che concretizzare i principi giurisprudenziali posti dal TFA,\nvedi al riguardo DTF 116 V 138 cons. 3a e 147 cons. 2a). L’art. 4 LPGA\nconsidera infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso, e involontario,\napportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che\ncomprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte. Dalla\ndefinizione dell'infortunio emerge che il carattere straordinario del fattore\nesterno concerne soltanto il fattore medesimo e non gli effetti dello stesso.\nIrrilevante ai fini d'esaminare il requisito dell'esistenza di un fattore esterno\nstraordinario è quindi la circostanza che esso abbia se del caso determinato\nconseguenze gravi o inaspettate. Il fattore è da reputare straordinario quando,\nnel caso concreto, eccede l'ambito degli eventi e delle situazioni che,\noggettivamente, possono essere ritenuti quotidiani o abituali (DTF 116 V 138\ncons. 3b, 147 cons. 2a e sentenze ivi citate). La questione di sapere se si tratti\ndi una situazione che possa essere considerata quotidiana o abituale oppure\nstraordinaria va valutata, nel caso di sforzi compiuti per spingere o sollevare\nun peso, caso per caso. Non esiste infortunio quando lo sforzo in questione\nprovoca una lesione a causa di fattori patologici preesistenti, poiché in tal caso\nè una causa interna a essere determinante. La causa esterna, spesso\ninsignificante, agisce quale mero fattore che scatena una manifestazione\npatologica (DTF 116 V 139 cons. 3b). Come gli sforzi eccessivi, anche dei\nmovimenti scoordinati possono essere considerati infortuni. Questi movimenti\ndevono però essere capitati in circostanze esterne manifestamente insolite ed\nimpreviste.\n\nb) La dinamica dell'accaduto descritta dall'assicurato sull’annuncio d’infortunio e\nin seguito esposta all’ispettore assicurativo esclude che nell’evenienza possa\ntrattarsi di un infortunio nell’accezione sopra richiamata, non essendo\nintervenuto alcun fattore esterno straordinario. Il ricorrente non è scivolato,\nnon ha subito una botta, non è caduto, non ha urtato qualcosa, ma egli ha\nsemplicemente sollevato sei o sette volte il proprio cane dal peso di circa 35\nkg. Resta pertanto da stabilire se l’evento infortunistico possa essere stato\ncausato da uno sforzo eccessivo. Come è stato esposto in precedenza, la\nquestione di sapere se la situazione possa essere considerata abituale o\nstraordinaria dev'essere valutata di volta in volta. Nell’evenienza è però palese\nche per un uomo di costituzione normale il fatto di sollevare per sei o sette\nvolte un peso di 35 kg non può certo costituire uno sforzo eccessivo (cfr. DTF\n116 V 136, concernente il caso di un infermiere che ha spostato, ma non\nalzato, dal tavolo operatorio un paziente dal peso di kg 100-120 e dove\nl'esistenza di uno sforzo manifestamente eccessivo è stata dal Tribunale\nfederale delle assicurazioni negata; RAMI 1994 pag. 37ss., dove il Tribunale\nfederale delle assicurazioni ha reputato straordinario il sollevare 150 kg anche\nper un lavoratore abituato a svolgere lavori pesanti, mentre non ha ritenuto\nstraordinario il sollevare pesi tra i 60 ed i 100 kg).\n\n"}