{"Signatur": "GR_VG_002", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2004-10-29", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_VG_002_S-2004-97_2004-10-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/S_2004_97_4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcfb1b19c25ee6d18f695967e6aa5ecf15e426d9e29257190420b9e0490038d7e9a1ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8?path=4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcfb1b19c25ee6d18f695967e6aa5ecf15e426d9e29257190420b9e0490038d7e9a1ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=S_2004_97", "Checksum": "86b555808cdc619dfa6af75a3c43d3c3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["S 2004 97"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 2. Kammer 29.10.2004 S 2004 97"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale amministrativo 2a Camera 29.10.2004 S 2004 97"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 2. 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Il 23 marzo 2001,\nl’assicurato annunciava un infortunio bagattella, occorsogli tre mesi prima e\nnell’ambito del quale si sarebbe procurata la lacerazione del tendine della\nspalla destra in seguito al sollevamento di un peso di 30 kg. Giusta il verbale\ndel 24 aprile 2001, la fattispecie veniva così descritta: “Il mio cane ha subito\nun infortunio in città. Ho dovuto soccorrerlo. Quella sera (11 dicembre 2000)\nho dovuto sollevare il cane dal peso di circa 35 kg per 6 o 7 volte. Dopo questi\nsforzi non riuscivo più a sollevare il braccio destro.” Gli esami radiologici\neseguiti in seguito permettevano di evidenziare un’estesa lesione transmurale\ndella cuffia dei rotatori che interessava soprattutto il sopraspinato e anche il\nsubscapolare. Il 14 novembre 2002, su richiesta dell’assicuratore infortuni,\nveniva eseguito un esame radiologico anche alla spalla sinistra. Sulla base\ndelle indagini mediche condotte e in considerazione della dinamica\ndell’accaduto descritta dall’interessato, con decisione 10 dicembre 2003,\nl’assicuratore infortuni declinava la propria responsabilità. Quanto avvenuto\nl’11 dicembre 2000 non avrebbe rivestito i connotati dell’infortunio ai sensi di\nlegge e il danno alla salute riportato dall’assicurato sarebbe da ascrivere a dei\nfenomeni degenerativi a carico della cassa malati e non dell’assicuratore\ninfortuni. L’interposta opposizione veniva respinta con decisione 6 maggio\n2004.\n2. Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 20 luglio\n2004, l’assicurato postulava l’annullamento della decisione impugnata, il\nriconoscimento della responsabilità dell’assicuratore infortuni per l’evento\noccorsogli l’11 dicembre 2000 e di una rendita d’invalidità sulla base della\nvalutazione medica del danno alla salute. Per l’istante, la rottura della cuffia\ndei rotatori cadrebbe sotto la nozione di lesione corporale parificabile ai\npostumi d’infortunio. In sede di ricorso veniva poi addotta una diversa\ndinamica dell’accaduto. Il giorno dell’infortunio, alla stazione di Milano,\nl’assicurato avrebbe compiuto un brusco movimento per evitare la caduta di\nuna delle valige e immediatamente accusato dolori alla spalla destra. Il caso\nsarebbe poi stato annunciato anche all’assicurazione infortuni italiana, il cui\nmedico legale avrebbe constatato una invalidità permanente del 6% o 7%.\n\n3. Nella propria presa di posizione, l’assicuratore infortuni chiedeva la reiezione\nintegrale del ricorso. Quanto occorso al ricorrente non potrebbe venir\nconsiderato come un infortunio ai sensi di legge, mancando l’intervento di un\nfattore esterno e non essendo intervenuta alcuna azione lesiva di tipo\nrepentino. A questo riguardo le nuove dichiarazioni fatte dall’interessato in\nsede di ricorso non potrebbero venir prese in considerazione, trattandosi di\nuna versione dell’accaduto modificata a giudizio conosciuto sul motivo di\nrifiuto.\n\nConsiderando in diritto:\n\n1. E’ controversa la responsabilità dell’assicuratore infortuni per quanto\nsuccesso l’11 dicembre 2000. Il 1. gennaio 2003 è entrata in vigore la legge\nfederale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni\nsociali (LPGA), la quale contiene diverse disposizioni applicabili anche\nnell’ambito della legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF).\nNell’evenienza, la decisione è stata emanata sotto l’egida del nuovo diritto,\nanche se il fatto è avvenuto già nel dicembre del 2000. Poiché materialmente,\nper quanto riguarda la definizione di infortunio, le nuove disposizioni della\nLPGA non hanno fatto altro che riprendere il concetto precedentemente già\nsancito all’art. 9 dell’ordinanza alla legge federale sull’assicurazione contro gli\ninfortuni (OAINF), la questione del diritto applicabile si palesa comunque priva\ndi portata pratica (vedi per il diritto applicabile DTF 129 V 4 cons. 1.2, 169\ncons. 1, 356 cons. 1, 127 V 467 cons. 1 e 121 V 366 cons. 1b).\n\n"}