Per i motivi esposti nel considerando 1 non sussiste neppure un diritto agli interessi moratori per la percentuale del 5% di IMI, riconosciuta e versata all’istante nel 2003. Ne consegue che le pretese ricorsuali si palesano anche su questo punto prive di fondamento e il ricorso deve essere integralmente respinto. Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. La procedura è gratuita. L’interposto ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni è stato accolto il 12 ottobre 2006 e la causa rinviata al Tribunale amministrativo (U 348/04).