quello all’epoca dell’infortunio anche se la prestazione viene versata solo al termine della cura medica o al momento della fissazione della rendita d’invalidità (l’unica possibilità per la presa in considerazione di eventuali interessi di mora è rappresentata dalla fissazione dell’IMI ad un epoca diversa da questi due momenti, DTF 113 V 48ss). Il momento della fissazione della rendita d’invalidità o quello della chiusura della cura medica rispetto a quello nel quale si è verificato l’infortunio è necessariamente differito nel tempo, per