La pretesa è infondata già in ossequio al principio della legalità. Il chiaro testo di legge non lascia infatti alcun dubbio sul fatto che il guadagno massimo assicurato determinante è quello all’epoca dell’infortunio anche se la prestazione viene versata solo al termine della cura medica o al momento della fissazione della rendita d’invalidità (l’unica possibilità per la presa in considerazione di eventuali interessi di mora è rappresentata dalla fissazione dell’IMI ad un epoca diversa da questi due momenti, DTF 113 V 48ss).