d) Come si è detto, l’art. 25 cpv. 1 LAINF, prevede che l’IMI sia calcolata in base all’ammontare massimo del guadagno assicurato all’epoca dell’infortunio, che nel 1997 era di fr. 97'200.--. Il ricorrente considera che il lungo lasso di tempo trascorso tra l’infortunio del 1997 e il riconoscimento della prestazione giustifichi la presa in considerazione del nuovo guadagno massimo assicurato nel 2002 e pari a fr.108'188.-- (recte: 106'800.--). La pretesa è infondata già in ossequio al principio della legalità.