In principio, il Giudice delle assicurazioni non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione dell’esperto, il cui compito è propriamente quello di mettere a disposizione del Tribunale le sue conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Se però sussistono fondati motivi per dubitare dell’attendibilità della valutazione del perito, il Giudice può trarre conclusioni diverse da quelle dell’esperto, purché venga valutato l’intero materiale a disposizione e siano indicati i motivi per cui il Giudice si fonda su di un rapporto piuttosto che su di un altro (cfr. sulla questione DTF 125 V 352 cons.