L’indennità è determinata simultaneamente alla rendita d’invalidità o al termine della cura medica se l’assicurato non ha diritto a una rendita (cpv. 2). L'IMI è assegnata in forma di prestazione in capitale e non deve superare l’ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all’epoca dell’infortunio ed è scalata secondo la gravità della menomazione (art. 25 cpv. 1 LAINF). In virtù della delega di cui all’art. 25 cpv. 2 LAINF, l'IMI è calcolata secondo le direttive figuranti nell'allegato 3 (art. 36 cpv. 1 e 2 OAINF).