Essendo dall’assicurato esigibile l’esplicazione di un’attività confacente in misura completa, la riduzione operata dall’istituto è considerata tenere ampiamente conto della situazione personale dell’assicurato e in particolare del fatto che non può svolgere lavori di carattere ripetitivo. Infatti, per il TFA la riduzione percentuale del salario statistico (in casu 20%) permette di tener conto degli scapiti finanziari risultanti dall’esplicazione di un’attività non in ragione del 100%. Nell’evenienza però l’assicurato non è reputato limitato in un’attività confacente al suo stato postinfortunistico.