Ufficio AI e 19 marzo 1999 in re M.B. c. S.). Pur tralasciando tale calcolo, a favore del ricorrente, l’istituto ha considerato comunque un grado d’impedimento del 20% ed ha operato il calcolo in base ad un salario ancora conseguibile da invalido di fr. 42'500.-- (recte: fr. 43'747.--). Questa valutazione sfugge a qualsiasi critica. Essendo dall’assicurato esigibile l’esplicazione di un’attività confacente in misura completa, la riduzione operata dall’istituto è considerata tenere ampiamente conto della situazione personale dell’assicurato e in particolare del fatto che non può svolgere lavori di carattere ripetitivo.