c) Il guadagno che l’assicurato avrebbe conseguito senza infortunio nel 2002 non è contestato ed ammonta a fr. 56'636.-- (fr./h 24.75 x 2112 ore + 8.33% di tredicesima). Conformemente alla giurisprudenza del TFA, per la determinazione del reddito conseguibile da invalido - nei casi in cui un assicurato non ha ripreso l’attività dopo l’insorgenza del danno alla salute - vanno prese a confronto le tabelle RSS (riscossione struttura salariale), emanate dell’ufficio federale di statistica (DAS AI 1999 ni. 6 e 11 e 1998 ni. 8 e 15; DTF 124 V 323 cons. 3b bb e per i Grigioni sentenza non pubblicata del 19 marzo 1999 in re M.B. c.