A mente dell’art. 61 OAINF, l’assicurato che senza sufficiente motivo rifiuta cure o provvedimenti d’integrazione ragionevolmente esigibili ha diritto solo alle prestazioni che verosimilmente sarebbero dovute considerato l’attendibile esito di dette misure. Per questo nella valutazione del grado d’invalidità verranno prese in considerazione le attività che l’assicurato sarebbe ancora in grado di eseguire dopo l’artrodesi al polso.