Le risultanze dei test per determinare la forza residua della mano sinistra confermavano poi la divergenza tra il quadro oggettivo e quello soggettivo. Ne discende che il solo atteggiamento dell’istante non può essere considerato decisivo per stabilire l’esigibilità dell’intervento. A mente dell’art. 61 OAINF, l’assicurato che senza sufficiente motivo rifiuta cure o provvedimenti d’integrazione ragionevolmente esigibili ha diritto solo alle prestazioni che verosimilmente sarebbero dovute considerato l’attendibile esito di dette misure.