Giusta l’art. 48 della legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF), l’assicuratore può ordinare le misure necessarie alla cura adeguata dell’assicurato, tenendo equamente conto degli interessi di quest’ultimo. Il secondo capoverso di detto disposto è stato sostituito dalle disposizioni della LPGA in merito all’esigibilità di misure di carattere medico. A mente dell’art. 21 cpv.