considerando 4 che segue), le nuove disposizioni della LPGA, in particolare quelle sugli interessi di mora e compensativi (art. 26 LPGA), non trovano applicazione (vedi decisione del TFA del 28 giugno 2004, procedimento no. I 590/03). 2. a) La controversia verte in primo luogo sul grado d’invalidità che il ricorrente presenta.