Per questo può restare aperta la questione di sapere se il diritto del ricorrente si giudichi esclusivamente alla luce delle nuove disposizioni della LPGA o se fino al 31 dicembre 2002 fossero applicabili le vecchie disposizioni ed a partire dal 1. gennaio 2003 le nuove. Per quanto riguarda invece le pretese in merito all’IMI, essendo i presupposti per la nascita di tale diritto insorti sotto l’egida del vecchio diritto (cfr. considerando 4 che segue), le nuove disposizioni della LPGA, in particolare quelle sugli interessi di mora e compensativi (art. 26 LPGA), non trovano applicazione (vedi decisione del TFA del 28 giugno 2004, procedimento no.