1 LPGA - stando al quale le nuove disposizioni non si applicano alle prestazioni correnti e alle esigenze fissate prima della sua entrata in vigore - non disponga altrimenti. Per quanto riguarda i criteri che regolano la fissazione del grado d’invalidità, le nuove disposizioni della LPGA non apportano cambiamenti sostanziali rispetto alle previgenti disposizioni in vigore fino alla fine del 2002. Per questo può restare aperta la questione di sapere se il diritto del ricorrente si giudichi esclusivamente alla luce delle nuove disposizioni della LPGA o se fino al 31 dicembre 2002 fossero applicabili le vecchie disposizioni ed a partire dal 1.