L’IMI, stabilita dall’esperto al 25, 5 e 15%, veniva dall’assicuratore valutata complessivamente al 35%. Dal canto suo, l’assicurato introduceva all’istituto le conclusioni di una nuova perizia psichiatrica, propria a comprovare la inesigibilità dell’intervento preteso. In sede di opposizione, il 21 gennaio 2004, l’istituto confermava il grado di invalidità, la percentuale dell’IMI e il guadagno assicurato sul quale tale percentuale di menomazione andava calcolata.