{"Signatur": "GR_VG_002", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2007-02-21", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_VG_002_S-2004-55_2007-02-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/S_2004_55_4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcfbf430954884e7f76d126efac9fe7bdeabbae11cbf4c842c4fe15dca11d96c1f71ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8?path=4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcfbf430954884e7f76d126efac9fe7bdeabbae11cbf4c842c4fe15dca11d96c1f71ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=S_2004_55", "Checksum": "9ac0be7ea99449ba36e7ed1d084221b5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["S 2004 55"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 2. Kammer 21.02.2007 S 2004 55"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale amministrativo 2a Camera 21.02.2007 S 2004 55"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 2. 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La valutazione\nin base all’intervento di artrodesi sfugge a qualsiasi critica, essendo tale\noperazione esigibile per i motivi che sono stati esposti in precedenza. Una\ndiversa valutazione, rispetto alle tabelle applicabili a tutti gli assicurati,\nsarebbe possibile qualora sussistessero motivi sufficienti per considerare che\nla situazione del caso concreto richiedesse una valutazione particolare. A\nsostegno della percentuale del 25% proposta, l’esperto non adduce alcuna\nmotivazione. In questo senso la valutazione operata non convince. In\nprincipio, il Giudice delle assicurazioni non si scosta senza motivi imperativi\ndalla valutazione dell’esperto, il cui compito è propriamente quello di mettere\na disposizione del Tribunale le sue conoscenze specifiche e di valutare da un\npunto di vista medico una certa fattispecie. Se però sussistono fondati motivi\nper dubitare dell’attendibilità della valutazione del perito, il Giudice può trarre\nconclusioni diverse da quelle dell’esperto, purché venga valutato l’intero\nmateriale a disposizione e siano indicati i motivi per cui il Giudice si fonda su\ndi un rapporto piuttosto che su di un altro (cfr. sulla questione DTF 125 V 352\ncons. 3 e riferimenti e VSI 2001 pag. 108 cons. 3b/aa e riferimenti). In casu,\nla valutazione proposta dall’istituto e debitamente documentata dalle tabelle\nconvince, mentre quella fornita dall’esperto, non sorretta da alcuna\nmotivazione, non permette di concludere alla difendibilità della discrepanza\nriscontrata rispetto a quanto indicato per i casi analoghi dalle percentuali di\nIMI. Ne consegue che la presa in considerazione della percentuale di IMI\nindicata sulle relative tabelle, pari al 15% per l’artrodesi radiocarpale, e il\nriconoscimento al ricorrente di una IMI complessiva del 35%, sfugge a\nqualsiasi critica. Del resto non può in questa sede essere dimenticato che tale\npercentuale era quella che il ricorrente stesso postulava per la medesima\nmenomazione nel proprio ricorso del 10 ottobre 2000.\n\nd) Come si è detto, l’art. 25 cpv. 1 LAINF, prevede che l’IMI sia calcolata in base\nall’ammontare massimo del guadagno assicurato all’epoca dell’infortunio, che\nnel 1997 era di fr. 97'200.--. Il ricorrente considera che il lungo lasso di tempo\ntrascorso tra l’infortunio del 1997 e il riconoscimento della prestazione\ngiustifichi la presa in considerazione del nuovo guadagno massimo assicurato\nnel 2002 e pari a fr.108'188.-- (recte: 106'800.--). La pretesa è infondata già\nin ossequio al principio della legalità. Il chiaro testo di legge non lascia infatti\nalcun dubbio sul fatto che il guadagno massimo assicurato determinante è\nquello all’epoca dell’infortunio anche se la prestazione viene versata solo al\ntermine della cura medica o al momento della fissazione della rendita\nd’invalidità (l’unica possibilità per la presa in considerazione di eventuali\ninteressi di mora è rappresentata dalla fissazione dell’IMI ad un epoca diversa\nda questi due momenti, DTF 113 V 48ss). Il momento della fissazione della\nrendita d’invalidità o quello della chiusura della cura medica rispetto a quello\nnel quale si è verificato l’infortunio è necessariamente differito nel tempo, per\ncui il legislatore era chiaramente consapevole che il versamento della\nprestazione avrebbe comunque potuto intervenire anche ad anni\ndall’infortunio stesso (cfr. sulla questione DTF 127 V 458, dove i giudici\nfederali rifiutavano una diversa interpretazione della legge anche se il risultato\ndel caso concreto avrebbe potuto sembrare insoddisfacente). In casu\ncomunque, la situazione è diversa. Rispetto alla percentuale del 35% a cui il\nricorrente ha attualmente diritto a titolo di IMI, l’ammontare corrispondente al\n30% era già stato versato al ricorrente alla fine marzo del 1999, ad un epoca\nnella quale il guadagno massimo assicurato era ancora sempre di fr. 97'200.--.\nPer i motivi esposti nel considerando 1 non sussiste neppure un diritto agli\ninteressi moratori per la percentuale del 5% di IMI, riconosciuta e versata\nall’istante nel 2003. Ne consegue che le pretese ricorsuali si palesano anche\nsu questo punto prive di fondamento e il ricorso deve essere integralmente\nrespinto.\n\nIl Tribunale decide:\n\n1. Il ricorso è respinto.\n\n2. La procedura è gratuita.\n\nL’interposto ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni è\nstato accolto il 12 ottobre 2006 e la causa rinviata al Tribunale amministrativo (U\n348/04).\n"}