{"Signatur": "GR_VG_002", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2007-02-21", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_VG_002_S-2004-55_2007-02-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/S_2004_55_4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcfbf430954884e7f76d126efac9fe7bdeabbae11cbf4c842c4fe15dca11d96c1f71ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8?path=4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcfbf430954884e7f76d126efac9fe7bdeabbae11cbf4c842c4fe15dca11d96c1f71ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=S_2004_55", "Checksum": "9ac0be7ea99449ba36e7ed1d084221b5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["S 2004 55"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 2. Kammer 21.02.2007 S 2004 55"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale amministrativo 2a Camera 21.02.2007 S 2004 55"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 2. Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Grisons  2. Kammer"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale amministrativo 2a Camera"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "prestazioni assicurative LAINF | Unfallversicherung"}], "ScrapyJob": "446973/49/1459", "Zeit UTC": "12.05.2024 05:29:55", "Checksum": "9c3c8ec62908150c11ae8613e947566b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Grigioni Tribunale amministrativo 2a Camera 21.02.2007 S 2004 55\nRegesto:\nprestazioni assicurative LAINF | Unfallversicherung\n\nc) Per l’assicurato, avendo già subito nove interventi chirurgici, non sarebbe\nsoggettivamente esigibile un’ennesima operazione. In primo luogo è bene\nprecisare che i nove interventi di cui il paziente si avvale non si riferiscono tutti\nal polso sinistro. Dopo la caduta in moto, il ricorrente aveva subito pure delle\nfratture plurime al piede sinistro, che richiedevano pure ripetuti interventi\nchirurgici. L’istante annovera poi tra gli interventi subiti anche le operazioni\neseguite per l’estrazione del materiale d’osteosintesi, interventi questi che non\npossono oggettivamente essere considerati alla stregua di un intervento\noperatorio nel pieno senso del termine (semplicità e rapidità dell’intervento,\npressoché totale assenza di convalescenza ecc), giacché attualmente a quasi\ntutti gli interventi di riposizione di fratture ossee segue il relativo intervento di\nestrazione del materiale sintetico impiegato. E’ comunque indubbio che al\npolso infortunato, il ricorrente è stato ripetutamente operato nell’intento di\nporre rimedio ad un insoddisfacente consolidamento della frattura e che i\nsuccessivi interventi non abbiano apportato miglioramenti significativi, almeno\ndal punto di vista soggettivo (vedi considerazioni che seguono quanto al\nverosimile impiego dell’arto sinistro). Situazioni simili non sono però\neccezionali, soprattutto se si considera la complessità delle fratture al polso\ned al piede (dove si vagliava inizialmente anche una possibile amputazione)\nsinistri. In sostanza, l’assicurato lamenta continui dolori al minimo impiego\ndell’arto e mancanza di forza, limitazioni che l’intervento in oggetto è reputato\npoter ovviare con il necessario grado della probabilità preponderane. Sia poi\nl’età (quarantatreenne) sia le ottime condizioni fisiche e di salute del ricorrente\nnon permettono di considerare che l’intervento proposto possa essere\nconsiderato inesigibile. Anche avendo riguardo alla situazione personale\ndell’assicurato, considerando che non svolge attività lucrativa e che della figlia\nsi occupa in gran parte anche la nonna, nulla è reputato opporsi all’esecuzione\ndel provvedimento. La nuova perizia psichiatrica dell’8 aprile 2004, del\nprofessore dott. med. …, volta a comprovare l’inesigibilità dell’intervento\nproposto non è propria a mutare le sorti del giudizio. Da questa perizia emerge\nin modo evidente che la sintomatologia dolorosa al polso e la privazione della\nforza fisica siano tra i principali motivi della precaria situazione del paziente\nanche da un punto di vista psichico. La decisione di rifiutare in tali condizioni\nqualsiasi possibilità di migliorare questa situazione non può però in queste\ncircostanze andare a carico dell’assicurazione sociale, ma le conseguenze di\ntali scelte vanno sopportate semmai dall’assicurato stesso.\n\nd) Per il dott. med. …, l’atteggiamento negativo dell’istante nei confronti\ndell’intervento potrebbe poi avere delle influenze negative sull’esito\ndell’operazione. Questo all’atteggiamento negativo era già stato rilevato\nanche dal dott. med. …, giacché l’istante non rifiutava solo l’artrodesi, ma\nanche il porto di un supporto fisso per il polso, la presa di medicamenti,\nl’esecuzione di sedute di fisioterapia e di calzare speciali scarpe ortopediche,\nreputando che comunque nulla potesse migliorare la sua situazione. In questo\nsenso, non è dato trarre conclusioni in termini di esigibilità dall’atteggiamento\ndel paziente che comunque è negativo verso qualsiasi misura o terapia, senza\nla garanzia di un sicuro esito positivo. Non va poi dimenticato che il triste\nquadro descritto dal paziente non si conformava del tutto al reperto oggettivo.\nIl paziente mostrava all’esame una vistosa zoppia da risparmio, mentre\nradiologicamente il reperto attestava un buon consolidamento della frattura al\npiede e una densità ossea normale, inoltre la muscolatura delle due gambe\nera pressoché identica e i piedi presentavano gli stessi calli plantari (vedi\nperizia 3 dicembre 2002 pag. 27). Tali riscontri depongono per un prolungato\ne indisturbato impiego di ambedue gli arti inferiori, senza risparmi di sorta. Le\nstesse osservazioni venivano fatte dall’esperto per i disturbi alla mano sinistra,\npresentando il braccio un tono muscolare normale e ben sviluppato senza la\nspiccata atrofia da risparmio, come invece sarebbe ovvio se il suo impiego\nfosse del tutto impossibile per qualsiasi anche minima attività, come sostenuto\ndall’istante. Le risultanze dei test per determinare la forza residua della mano\nsinistra confermavano poi la divergenza tra il quadro oggettivo e quello\nsoggettivo. Ne discende che il solo atteggiamento dell’istante non può essere\nconsiderato decisivo per stabilire l’esigibilità dell’intervento. A mente dell’art.\n61 OAINF, l’assicurato che senza sufficiente motivo rifiuta cure o\nprovvedimenti d’integrazione ragionevolmente esigibili ha diritto solo alle\nprestazioni che verosimilmente sarebbero dovute considerato l’attendibile\nesito di dette misure. Per questo nella valutazione del grado d’invalidità\nverranno prese in considerazione le attività che l’assicurato sarebbe ancora\nin grado di eseguire dopo l’artrodesi al polso.\n\n"}