{"Signatur": "GR_VG_002", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2007-02-21", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_VG_002_S-2004-55_2007-02-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/S_2004_55_4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcfbf430954884e7f76d126efac9fe7bdeabbae11cbf4c842c4fe15dca11d96c1f71ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8?path=4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcfbf430954884e7f76d126efac9fe7bdeabbae11cbf4c842c4fe15dca11d96c1f71ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=S_2004_55", "Checksum": "9ac0be7ea99449ba36e7ed1d084221b5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["S 2004 55"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 2. Kammer 21.02.2007 S 2004 55"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale amministrativo 2a Camera 21.02.2007 S 2004 55"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 2. 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Essendo stata la decisione impugnata emanata dopo l’entrata in\nvigore della LPGA (DTF 127 V 467 cons. 1, 121 V 366 cons. 1b), le nuove\ndisposizioni si applicano al caso in parola nella misura in cui l’art. 82 cpv. 1\nLPGA - stando al quale le nuove disposizioni non si applicano alle prestazioni\ncorrenti e alle esigenze fissate prima della sua entrata in vigore - non disponga\naltrimenti. Per quanto riguarda i criteri che regolano la fissazione del grado\nd’invalidità, le nuove disposizioni della LPGA non apportano cambiamenti\nsostanziali rispetto alle previgenti disposizioni in vigore fino alla fine del 2002.\nPer questo può restare aperta la questione di sapere se il diritto del ricorrente\nsi giudichi esclusivamente alla luce delle nuove disposizioni della LPGA o se\nfino al 31 dicembre 2002 fossero applicabili le vecchie disposizioni ed a partire\ndal 1. gennaio 2003 le nuove. Per quanto riguarda invece le pretese in merito\nall’IMI, essendo i presupposti per la nascita di tale diritto insorti sotto l’egida\ndel vecchio diritto (cfr. considerando 4 che segue), le nuove disposizioni della\nLPGA, in particolare quelle sugli interessi di mora e compensativi (art. 26\nLPGA), non trovano applicazione (vedi decisione del TFA del 28 giugno 2004,\nprocedimento no. I 590/03).\n2. a) La controversia verte in primo luogo sul grado d’invalidità che il ricorrente\npresenta. Onde definire questa questione si rende previamente necessario\nstabilire se l’esecuzione di un’artrodesi al polso sinistro possa essere\nconsiderata un intervento esigibile, giacché per l’esperto una simile\noperazione sarebbe propria a influire in modo determinante sulla residua\ncapacità lucrativa dell’istante, accrescendola sensibilmente. Giusta l’art. 48\ndella legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF),\nl’assicuratore può ordinare le misure necessarie alla cura adeguata\ndell’assicurato, tenendo equamente conto degli interessi di quest’ultimo. Il\nsecondo capoverso di detto disposto è stato sostituito dalle disposizioni della\nLPGA in merito all’esigibilità di misure di carattere medico. A mente dell’art.\n21 cpv. 4 LPGA, le prestazioni possono essere temporaneamente o\ndefinitivamente ridotte o rifiutate se l’assicurato, nonostante una sollecitazione\nscritta che indichi le conseguenze giuridiche e un adeguato termine di\nriflessione, si sottrae, si oppone oppure, entro i limiti di quanto gli può essere\nchiesto, non si sottopone spontaneamente ad una cura o a un provvedimento\nd’integrazione professionale ragionevolmente esigibile e che promette un\nnotevole miglioramento della capacità di lavoro o una nuova possibilità di\nguadagno. Non si possono esigere cure e provvedimenti d’integrazione che\nrappresentano un pericolo per la vita o per la salute. Operazioni chirurgiche\nsono in linea di principio esigibili per quanto non siano proprie a mettere in\npericolo la vita di una persona, ci si possa attendere con grande\nverosimiglianza la guarigione o comunque un sensibile miglioramento dei\ndisturbi e quindi un incremento dell’abilità lucrativa, se non provocano delle\nalterazioni (sfiguramento, storpiamento) visibili e se la loro esecuzione non\ncomporta dolori oltre quanto si possa considerare ragionevole. In questo\nsenso il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha considerato esigibile\nuna fissazione della colonna vertebrale (spondilodesi), un’artrodesi alla\ncaviglia o l’amputazione del dito medio, mentre non veniva considerata\nesigibile da un giovane assicurato un’artrodesi all’anca (sulla problematica\nvedi P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, pag.\n193ss e riferimenti giurisprudenziali).\n"}