{"Signatur": "GR_VG_002", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2007-02-21", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_VG_002_S-2004-55_2007-02-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/S_2004_55_4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcfbf430954884e7f76d126efac9fe7bdeabbae11cbf4c842c4fe15dca11d96c1f71ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8?path=4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcfbf430954884e7f76d126efac9fe7bdeabbae11cbf4c842c4fe15dca11d96c1f71ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=S_2004_55", "Checksum": "9ac0be7ea99449ba36e7ed1d084221b5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["S 2004 55"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 2. Kammer 21.02.2007 S 2004 55"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale amministrativo 2a Camera 21.02.2007 S 2004 55"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 2. 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Alla guida della\npropria moto, il 7 giugno 1997, l’assicurato scivolava su terriccio e ghiaia in\nuna curva e finiva la caduta sotto il veicolo. Nell’incidente, che riguardava la\nparte sinistra del corpo, l’infortunato riportava una contusione alla spalla, un\npolitrauma al polso (con la frattura epifisaria distale del radio, la lussazione\nanteriore del carpo e la lussazione con rotazione dello scafoide e del\nsemilunare in associazione ad una frattura trasversale del corpo dello\nscafoide) e al piede (detroncazione dell’astragalo con lussazione mediale del\npiede). Ospedalizzato presso l’Azienda socio sanitaria di …, seguivano\nimmediatamente degli interventi di riposizione e osteosintesi a livello del polso\ne del piede. Sei giorni dopo l’intervento, a livello del polso sinistro si rendeva\nnecessario praticare un nuovo intervento di riposizione. Il materiale\nd’osteosintesi veniva poi allontanato tramite due separati interventi. Il 9\ndicembre 1997, l’assicurato veniva sottoposto ad un nuovo intervento al polso\nsinistro presso la Clinica … di …, nell’ambito del quale si cercava di ovviare\nall’insoddisfacente riposizione della lussazione, senza però riuscire ad\nottenere il successo sperato. A causa del persistere dei dolori al carico, a\nlivello del piede sinistro veniva praticata il 14 settembre 1998 una artrodesi\nsubtalare. Anche queste operazioni richiedevano l’allontanamento del\nmateriale d’osteosintesi, eseguito contemporaneamente il 3 maggio 1999.\n2. Il 27 dicembre 1999, l’assicuratore infortuni riconosceva all’assicurato una\nrendita d’invalidità del 25% a partire dal 1. dicembre 1999 e una indennità per\nmenomazione dell’integrità (IMI) del 30%. In sede di ricorso, il Tribunale\namministrativo reputava indispensabile procedere ad ulteriori accertamenti in\nvista della determinazione del grado d’invalidità e dell’IMI, in considerazione\ndei divergenti pareri medici agli atti (STA S 00 292). Per questo veniva\nincaricato dell’ulteriore accertamento il professore dott. med. … dell’Ospedale\nuniversitario di ... In base alle risultanze di questa indagine pluridisciplinare\ndel 3 dicembre 2002, l’esecuzione di un’artrodesi al polso era reputata atta a\nmigliorare sensibilmente la capacità lucrativa dell’infortunato. Questi si\nopponeva però categoricamente all’intervento. Dopo aver accordato un\ntermine di riflessione per l’esecuzione dell’intervento e intimato all’interessato\nle conseguenze di un eventuale rifiuto della misura, l’istituto procedeva ad una\nnuova valutazione del grado d’invalidità secondo le attività teoricamente\nancora esigibili dopo l’esecuzione dell’artrodesi. Giusta tale valutazione\ntrovava conferma un grado d’invalidità del 25%. L’IMI, stabilita dall’esperto al\n25, 5 e 15%, veniva dall’assicuratore valutata complessivamente al 35%. Dal\ncanto suo, l’assicurato introduceva all’istituto le conclusioni di una nuova\nperizia psichiatrica, propria a comprovare la inesigibilità dell’intervento\npreteso. In sede di opposizione, il 21 gennaio 2004, l’istituto confermava il\ngrado di invalidità, la percentuale dell’IMI e il guadagno assicurato sul quale\ntale percentuale di menomazione andava calcolata.\n\n3. Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 20 aprile\n2004, … chiedeva l’annullamento della decisione impugnata, il\nriconoscimento di un’IMI del 45% e di un grado d’invalidità del 53.25%.\nSostanzialmente, l’istante chiede che l’IMI gli venga riconosciuta nella misura\nstabilita dall’esperto nella perizia fatta allestire dall’istituto convenuto e che\ntale percentuale venga calcolata in base all’ammontare massimo del\nguadagno annuo assicurato in vigore nel 2002 e non a quello che era\ndeterminante al momento dell’infortunio. Per il ricorrente, dopo l’esecuzione\ndi ben nove interventi chirurgici, un’ulteriore operazione al polso sinistro\nsarebbe inesigibile. Per questo, il grado d’invalidità dovrebbe essere stabilito\nin base alla situazione medica attuale e non come se l’intervento di artrodesi\nfosse stato praticato. Tenendo conto delle conseguenze dell’infortunio\nassicurato, e procedendo al paragone tra il reddito conseguibile senza\ninvalidità e quello ancora realizzabile da invalido, il grado d’invalidità così\ndeterminato ammonterebbe al 53.25% o addirittura al 58%.\n\n4. Nella risposta di causa l’assicuratore chiedeva la conferma integrale della\ndecisione su opposizione, richiamandosi essenzialmente alle motivazioni già\nesposte in sede di opposizione e che, per quanto utili ai fini del presente\ngiudizio, verranno riprese nelle considerazioni di merito che seguono.\n\nConsiderando in diritto:\n\n"}