Se così fosse stato, dopo la stipulazione della polizza con effetto retroattivo al 1. gennaio 2001 i premi corrisposti prima di questa data andavano dall’assicuratore debitamente restituiti e da parte degli assicurati andavano restituite le eventuali prestazioni ottenute, qualora ne fossero dati i presupposti. Non avendo neppure accennato a questa possibilità, è evidente che per il periodo prima del 2001 la parte convenuta ha implicitamente riconosciuto che fossero stati validamente versati dei premi e che conseguentemente sussistesse la rispettiva copertura assicurativa.