b) Del resto, anche l’atteggiamento assunto dall’assicuratore non permette di ritenere che il contratto d’assicurazione prima del 2001 fosse nullo. Se così fosse stato, dopo la stipulazione della polizza con effetto retroattivo al 1. gennaio 2001 i premi corrisposti prima di questa data andavano dall’assicuratore debitamente restituiti e da parte degli assicurati andavano restituite le eventuali prestazioni ottenute, qualora ne fossero dati i presupposti.