5. Replicando, il ricorrente contestava il punto di vista della parte convenuta considerandolo contravvenire alle regole della buona fede. Dopo che l’istante avrebbe corrisposti premi per 13 anni da ultimo su di un guadagno assicurato di fr. 75'000.-- sarebbe del tutto pretestuoso mettere in discussione la copertura assicurativa. 6. Dal canto suo, con la ratifica della nuova polizza assicurativa, l’assicuratore infortuni ribadiva l’annullamento di tutti i documenti sottoscritti in precedenza e quindi l’assenza di una copertura assicurativa antecedente al 2001.