4. Nella risposta di causa, l’assicuratore infortuni postulava la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata. L’istante sarebbe assicurato per un reddito di fr. 53'400.--, come attesterebbe la nuova polizza assicurativa. In precedenza, essendo un indipendente, la copertura assicurativa non sarebbe stata comunque data. Onde evitare il prodursi di una situazione di rigore, l’assicuratore infortuni avrebbe accettato di concludere una nuova polizza assicurativa con effetto retroattivo, giacché prima del 2001 non esisteva una copertura valida contro gli infortuni.