3. Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 9 marzo 2004, … chiedeva l’annullamento della decisione impugnata e il ritorno degli atti all’assicuratore infortuni per la presa di una nuova decisione, tenendo conto di un guadagno assicurato di fr. 74'000.--/75'000.-- e dell’impossibilità per l’istante di conseguire ancora un reddito di fr. 40'300.--. La nuova polizza assicurativa stipulata nel 2002 e mediante la quale il guadagno assicurato veniva ridotto da fr. 75'000.-- a fr.