{"Signatur": "GR_VG_002", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2004-09-07", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_VG_002_S-2004-32_2004-09-07.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/S_2004_32_4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcf301f5d7fa0f6156822632b71302ab84653fc699773cf76d87c7b35dfa250301f1ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8?path=4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcf301f5d7fa0f6156822632b71302ab84653fc699773cf76d87c7b35dfa250301f1ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=S_2004_32", "Checksum": "cd01e7d7f423c7de2da1c55457665ebf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["S 2004 32"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 2. Kammer 07.09.2004 S 2004 32"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale amministrativo 2a Camera 07.09.2004 S 2004 32"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 2. 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Materialmente, per quanto riguarda\ni criteri che regolano la fissazione del grado d’invalidità, le nuove disposizioni\ndella LPGA non apportano comunque cambiamenti sostanziali rispetto alle\nprevigenti disposizioni in vigore fino alla fine del 2002 (sentenza del Tribunale\nfederale delle assicurazioni del 28 giugno 2004, procedimento no. I 590/03).\n\n2. a) E’ prima di tutto necessario chiarire la questione della copertura assicurativa\ndell’istante e quella riguardante il relativo guadagno assicurato. L’infortunio in\noggetto è avvenuto il 25 dicembre 2000. L’attuale polizza assicurativa\nsottoscritta dal ricorrente nel giugno 2002 ha effetto a partire dal 1. gennaio\n2001. Questa non può pertanto essere reputata coprire il sinistro intervenuto\nancora nel corso dell’anno precedente. Per l’assicuratore infortuni prima del\n2001 non sarebbe sussistita alcuna copertura assicurativa, giacché il\nricorrente lavorava in qualità di indipendente e continuava invece a versare\npremi come dipendente. La tesi non merita conferma. Giusta la legge federale\nsull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF), sono assicurati\nobbligatoriamente le persone dipendenti e possono assicurarsi\nvolontariamente le persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente\n(art. 1 e 4 LAINF). Dalla morte del padre nel 1989, il ricorrente e il fratello\ngestivano l’azienda di famiglia ed erano pertanto degli indipendenti. E’ vero\nche essi non hanno mai notificato all’assicuratore infortuni il cambiamento\nintervenuto nella gerenza e hanno continuato a corrispondere i premi fino al\n2001 in qualità di dipendenti; per questo fatto non è però ammesso ritenere\nche per oltre 10 anni e malgrado il versamento dei premi non sussistesse per\ni due indipendenti alcuna copertura assicurativa. Dalla morte del padre, i due\ngerenti erano evidentemente intenzionati a mantenere la copertura\nassicurativa contro gli infortuni anche in qualità di indipendenti. La notifica\ndella nuova situazione legale non avrebbe pertanto cambiato essenzialmente\nla posizione dell’assicuratore infortuni. Questi avrebbe, infatti, indubbiamente\nassicurato i due fratelli anche a titolo facoltativo in qualità di indipendenti e in\nbase ad un salario annuo per quanto possibile elevato. In questo senso, alla\nmancata notifica del cambiamento di statuto dei due iniziali dipendenti\nl’assicuratore infortuni intende dare una portata (mancanza di\nun’assicurazione) che l’omissione in buona fede non può avere e che\ncertamente non avrebbe avuto.\n\nb) Del resto, anche l’atteggiamento assunto dall’assicuratore non permette di\nritenere che il contratto d’assicurazione prima del 2001 fosse nullo. Se così\nfosse stato, dopo la stipulazione della polizza con effetto retroattivo al 1.\ngennaio 2001 i premi corrisposti prima di questa data andavano\ndall’assicuratore debitamente restituiti e da parte degli assicurati andavano\nrestituite le eventuali prestazioni ottenute, qualora ne fossero dati i\npresupposti. Non avendo neppure accennato a questa possibilità, è evidente\nche per il periodo prima del 2001 la parte convenuta ha implicitamente\nriconosciuto che fossero stati validamente versati dei premi e che\nconseguentemente sussistesse la rispettiva copertura assicurativa. Poiché le\ndisposizioni sull’assicurazione obbligatoria si applicano per analogia\nall’assicurazione facoltativa (art. 5 cpv. 1 LAINF), lo statuto assicurativo degli\ninteressati non è per il resto rilevante ai fini del presente giudizio.\nc) Giusta l’art. 15 cpv. 2 LAINF, per il calcolo delle rendite è considerato\nguadagno assicurato quello riscosso durante l’anno precedente l’infortunio. In\ncasu, l’infortunio è avvenuto a fine dicembre 2000, per cui determinante è il\nguadagno assicurato nel 2000. Non è contestato che nel 2000 il guadagno\nassicurato fosse di fr. 75'000.--, come conferma del resto anche l’indennità\ngiornaliera di malattia versata il 15 giugno 2000, sulla base di una diaria di fr.\n207.10. La censura stando alla quale tale guadagno non corrisponderebbe\nneppure a quanto annunciato alla cassa di compensazione non ha rilevanza,\ntrattandosi della copertura di un indipendente. In ogni caso, tale affermazione\nha potuto essere debitamente inficiata con la presentazione del relativo\nestratto allestito dalla cassa di compensazione il 20 novembre 2003. Ne\ndiscende che l’ammontare della rendita d’invalidità in oggetto deve essere\ncalcolata sulla base di un guadagno assicurato di fr. 75'000.--.\n\n"}