{"Signatur": "GR_VG_002", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2004-09-07", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_VG_002_S-2004-32_2004-09-07.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/S_2004_32_4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcf301f5d7fa0f6156822632b71302ab84653fc699773cf76d87c7b35dfa250301f1ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8?path=4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcf301f5d7fa0f6156822632b71302ab84653fc699773cf76d87c7b35dfa250301f1ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=S_2004_32", "Checksum": "cd01e7d7f423c7de2da1c55457665ebf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["S 2004 32"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 2. Kammer 07.09.2004 S 2004 32"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale amministrativo 2a Camera 07.09.2004 S 2004 32"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 2. 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Nell’azienda famigliare\nerano occupati anche i due figli del gerente, … e ... Dopo il decesso di …,\navvenuto il 4 maggio 1989 e non annunciato all’assicuratore infortuni, … e …\nprendevano in gerenza l’azienda paterna e continuavano a corrispondere i\nnormali premi assicurativi come in precedenza. Nel corso degli anni i\nguadagni annui assicurati venivano adeguati e nel 2000 per i due gerenti\nerano di circa fr. 75'000.--.\n\n2. Il 25 dicembre 2000, … cadeva su di una lastra di ghiaccio e riportava una\nlesione transmurale del sovraspinato. Il 19 aprile 2001 seguiva un intervento\ndi ricostruzione della cuffia dei rotatori della spalla destra. Fino alla fine di\nottobre 2001 sussisteva piena inabilità lavorativa. In seguito, l’assicurato era\nconsiderato abile al lavoro in ragione del 25% dal 1. novembre 2001 e al 50%\na partire dal febbraio 2002. A seguito dell’annuncio d’infortunio, l’assicuratore\ncostatava l’inadeguata copertura assicurativa. Infatti, i due fratelli …,\nmalgrado dalla morte del padre esercitassero un’attività lavorativa come\nindipendenti, avevano continuato ad essere assicurati contro gli infortuni in\nqualità di dipendenti. Per regolare la condizione assicurativa, l’assicuratore\ninfortuni sottoponeva loro una nuova polizza con salario fisso per … di fr.\n53'400.--. Questo nuovo contratto assicurativo, previsto avere effetto\nretroattivo a partire dal 1. gennaio 2001, veniva accettato dall’assicurato il 26\ngiugno 2002 con una riserva per quanto riguardava la sua specifica situazione\npersonale. Per i disturbi alla spalla, il 23 ottobre 2003, l’assicuratore infortuni\nriconosceva il diritto ad una rendita d’invalidità transitoria del 25% a partire dal\n1. settembre 2003. La tempestiva opposizione presentata il 26 novembre\n2003 veniva respinta con decisione 8 dicembre 2003.\n\n3. Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 9 marzo\n2004, … chiedeva l’annullamento della decisione impugnata e il ritorno degli\natti all’assicuratore infortuni per la presa di una nuova decisione, tenendo\nconto di un guadagno assicurato di fr. 74'000.--/75'000.-- e dell’impossibilità\nper l’istante di conseguire ancora un reddito di fr. 40'300.--. La nuova polizza\nassicurativa stipulata nel 2002 e mediante la quale il guadagno assicurato\nveniva ridotto da fr. 75'000.-- a fr. 53'400.-- sarebbe stata approvata solo con\nriserva e la sottoscrizione sarebbe avvenuta non senza malcelate pressioni\nda parte dell’assicuratore infortuni. Per questo determinante sarebbe ancora\nil salario assicurato in precedenza di fr. 75'000.--.\n\n4. Nella risposta di causa, l’assicuratore infortuni postulava la reiezione del\nricorso e la conferma della decisione impugnata. L’istante sarebbe assicurato\nper un reddito di fr. 53'400.--, come attesterebbe la nuova polizza assicurativa.\nIn precedenza, essendo un indipendente, la copertura assicurativa non\nsarebbe stata comunque data. Onde evitare il prodursi di una situazione di\nrigore, l’assicuratore infortuni avrebbe accettato di concludere una nuova\npolizza assicurativa con effetto retroattivo, giacché prima del 2001 non\nesisteva una copertura valida contro gli infortuni. Per il resto, il grado\nd’invalidità sarebbe stato stabilito sulla base del normale confronto dei redditi\ne il calcolo non darebbe adito ad alcuna critica.\n\n5. Replicando, il ricorrente contestava il punto di vista della parte convenuta\nconsiderandolo contravvenire alle regole della buona fede. Dopo che l’istante\navrebbe corrisposti premi per 13 anni da ultimo su di un guadagno assicurato\ndi fr. 75'000.-- sarebbe del tutto pretestuoso mettere in discussione la\ncopertura assicurativa.\n6. Dal canto suo, con la ratifica della nuova polizza assicurativa, l’assicuratore\ninfortuni ribadiva l’annullamento di tutti i documenti sottoscritti in precedenza\ne quindi l’assenza di una copertura assicurativa antecedente al 2001. Per il\nresto, anche l’indennità di malattia sarebbe sempre stata calcolata sulla base\ndi un guadagno di fr. 53'400.-- e l’istante non avrebbe al proposito mai\nsollevato obiezioni di sorta.\nLe parti in seguito potevano ancora determinarsi sul fatto che l’ultimo contratto\navrebbe avuto inizio il 1. gennaio 2001, mentre l’incidente in questione\nsarebbe avvenuto il 25 dicembre 2000.\n\nConsiderando in diritto:\n\n"}