Nell’evenienza però vi è stato un infortunio ai sensi di legge, motivo per cui la presenza di una lesione nel senso dell’elenco legale di cui all’art. 9 OAINF non è presupposta. Le conseguenze del trauma distorsivo, anche qualora si limitassero a dei versamenti intrarticolari, un’artrosi femoro-rotulea posttruamatica o alla compromissione di un legamento vanno a carico dell’assicurazione infortuni fino all’estinzione dei disturbi o almeno fino a quando l’assicuratore infortuni non sarà in grado di dimostrare che lo status quo ante o quello quo sine siano raggiunti (vedi cons. 2c).