Inoltre, per quanto stabilito all’art. 70 cpv. 2 lett. a LPGA, è l’assicurazione malattie che è tenuta a versare prestazioni anticipate per le prestazioni in natura e le indennità giornaliere la cui assunzione da parte dell’assicurazione contro le malattie e l’assicurazione contro gli infortuni è contestata. Ne consegue che l’assicurazione malattie è indubbiamente legittimata ad intentare il presente procedimento dopo che l’assicuratore infortuni ha negata la propria responsabilità (eccetto per le spese degli accertamenti ed il primo ciclo di fisioterapia) per le conseguenze dell’infortunio occorso il 28 gennaio 2004.