1. Ai sensi dell’art. 49 cpv. 4 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), se un assicuratore prende una decisione che concerne l’obbligo di un altro assicuratore di fornire prestazioni, la decisione deve essere notificata anche a detto assicuratore, avendo questi a disposizione gli stessi rimedi legali di cui dispone l’assicurato. Inoltre, per quanto stabilito all’art. 70 cpv.