In sostanza, l’assicuratore ricorrente metteva in dubbio le conclusioni mediche alle quali era giunta l’assicurazione infortuni, basandosi queste su delle supposizioni smentite però dai dati all’incarto. 4. Nella propria risposta di causa, l’assicurazione infortuni chiedeva la reiezione integrale del ricorso. Dagli accertamenti condotti sarebbe chiaramente emerso il carattere patologico e non infortunistico dei disturbi lamentati del paziente, motivo per cui l’obbligo di fornire le prestazioni assicurative spetterebbe giustamente alla cassa malati ricorrente.