3. Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 10 dicembre 2004, l’assicuratore malattia chiedeva l’annullamento della decisione impugnata e che l’assicuratore infortuni fosse ulteriormente tenuto a versare prestazioni per il sinistro occorso, anche dopo il 1. marzo 2004, o che eventualmente gli atti fossero ritornati alla parte convenuta per l’esecuzione di ulteriori accertamenti. In sostanza, l’assicuratore ricorrente metteva in dubbio le conclusioni mediche alle quali era giunta l’assicurazione infortuni, basandosi queste su delle supposizioni smentite però dai dati all’incarto.