2. Con decisione 9 luglio 2004, l’assicuratore infortuni informava l’assicurato di assumere solo i costi degli accertamenti condotti e del primo ciclo di fisioterapia. Infatti, i disturbi al ginocchio destro non avrebbero potuto essere considerati una conseguenza del sinistro avvenuto il 28 gennaio 2004 e le spese in relazione con detta patologia sarebbero pertanto andate a carico della cassa malati dell’assicurato, ovvero della ÖKK Assicurazione malattie e infortuni SA di … Contro predetta decisione, in data 16 agosto 2004, l’assicuratore malattie interponeva tempestiva opposizione contestando il proprio obbligo di fornire prestazioni.