{"Signatur": "GR_VG_002", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2005-04-12", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_VG_002_S-2004-181_2005-04-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/S_2004_181_4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcf13bcc341e7cee191a747a5fbb2dd2bc7d16363b7ca7a35e22b61c7d2512d55121ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8?path=4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcf13bcc341e7cee191a747a5fbb2dd2bc7d16363b7ca7a35e22b61c7d2512d55121ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=S_2004_181", "Checksum": "63d5ac7f45a03c85ae2af7a8a9f02b8d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["S 2004 181"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 2. Kammer 12.04.2005 S 2004 181"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale amministrativo 2a Camera 12.04.2005 S 2004 181"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 2. 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In\noccasione della visita il medico non poteva accertare alcun versamento, ma\nriferiva dei dolori alla digitopressione dell’emirima laterale e della difficoltà che\nil paziente aveva ad accovacciarsi (possibilità di accovacciarsi solo fino a 90°,\ncon risalita difficoltosa, fatto questo che nella relazione del 19 ottobre 2004 il\ndott. med. … considera come indizio per la presenza di un minimo versamento\nintrarticolare). Tale reperto permette pertanto di escludere che i gonfiori siano\ninsorti solo dieci giorni dopo. Già il giorno dopo l’infortunio e allorquando il\npaziente non poteva certo sapere dell’importanza ai fini assicurativi\ndell’insorgere del versamento, veniva riferito al medico l’immediato insorgere\ndi gonfiori al ginocchio destro. Dieci giorni dopo l’avvenimento infortunistico, il\n7 febbraio 2004, il paziente telefonava al medico curante lamentando\nimportanti dolori e gonfiori al ginocchio destro già persistenti da alcuni giorni.\nAlla visita del 9 febbraio 2004 il ginocchio era poi effettivamente gonfio (circa\n50 cm3). In base a questi dati risulta pertanto comprovato che non si è\nistaurato alcun intervallo libero prima della manifestazione del versamento\nintrarticolare, ma che il gonfiore è subentrato immediatamente dopo\nl’infortunio, per poi aggravarsi in seguito. La tesi principale su cui il dott. med.\n…, nella propria relazione del 4 giugno 2004, e il dott. med. …, nella relazione\ndel 9 settembre 2004, fondano le loro teorie per contestare il carattere causale\ndell’affezione con l’infortunio assicurato viene pertanto a cadere.\n\nc) Quanto al risultato delle diverse indagini condotte, la valutazione fatta dal dott.\nmed. … per contestare l’esistenza di postumi di tipo traumatico non convince.\nL’11 febbraio 2004, lo specialista in ortopedia dott. med. … sospettava una\npatologia al menisco, per cui veniva eseguita una MRI il 23 febbraio\nsuccessivo. Da questa indagine emergevano dei “possibili esiti di lesione del\nlegamento crociato ant.” anche se poi nella propria valutazione il dott. med.\n… concludeva all’”assenza di lesioni post-truamatiche di significato clinico\nattuale”. La scintigrafia ossea trifasica del 12 maggio 2004 non metteva in\nevidenza segni di artro-sinovite a carico del ginocchio destro. Nella relazione\ndello stesso giorno, il dott. med. … riteneva che “i rilievi descritti potrebbero\nessere ascritti ad artrosi femoro-rotulea post-truamatica”. Che la causa dei\ndolori fosse una probabile traumatizzazione di un’artrosi femoro-rotulea era\nanche il parere del dott. med. … (relazione del 27 maggio 2004). Sulla base\ndi questi reperti, che tendono a confermare un’origine traumatica della\nsintomatologia, il dott. med. … poneva, nella propria valutazione degli atti del\n9 settembre 2004, la conclusione contraria. Dallo studio degli atti, l’esperto in\nchirurgia ortopedica concludeva che “gli esami clinici non hanno potuto\nmettere in evidenza nessuna alterazione strutturale acquisita recente di\nnatura post-traumatica riconducibile con il grado della causalità\npreponderante con l’evento infortunistico del 28 gennaio 2004.” Per quanto\nriportato nelle relazioni mediche precedenti però, questa valutazione non\nconvince, giacché oggettivamente i reperti agli atti indicano propriamente il\ncontrario e nella valutazione in oggetto vengono ignorati elementi di rilievo\nimportanti come la già iniziale limitazione della possibilità di accovacciarsi del\npaziente e l’immediato subentrare del versamento. In questo contesto la\nvalutazione contraria redatta dal dott. med. … il 19 ottobre 2004, sulla base di\ntutti gli elementi all’incarto, è decisamente più convincente.\n\nd) Per l’assicuratore infortuni, sembra che la condizione per l’assunzione del\ncaso debba risiedere in una chiara lesione documentabile radiologicamente a\nlivello dell’articolazione del ginocchio. Ora questa condizione è rilevante solo\nnell’ambito dell’art. 9 cpv. 2 OAINF, a sapere quando un certo tipo di lesione\nsubentra senza l’intervento di alcun fattore esterno straordinario.\nNell’evenienza però vi è stato un infortunio ai sensi di legge, motivo per cui la\npresenza di una lesione nel senso dell’elenco legale di cui all’art. 9 OAINF\nnon è presupposta. Le conseguenze del trauma distorsivo, anche qualora si\nlimitassero a dei versamenti intrarticolari, un’artrosi femoro-rotulea posttruamatica o alla compromissione di un legamento vanno a carico\ndell’assicurazione infortuni fino all’estinzione dei disturbi o almeno fino a\nquando l’assicuratore infortuni non sarà in grado di dimostrare che lo status\nquo ante o quello quo sine siano raggiunti (vedi cons. 2c).\n\n"}