{"Signatur": "GR_VG_002", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2005-04-12", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_VG_002_S-2004-181_2005-04-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/S_2004_181_4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcf13bcc341e7cee191a747a5fbb2dd2bc7d16363b7ca7a35e22b61c7d2512d55121ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8?path=4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcf13bcc341e7cee191a747a5fbb2dd2bc7d16363b7ca7a35e22b61c7d2512d55121ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=S_2004_181", "Checksum": "63d5ac7f45a03c85ae2af7a8a9f02b8d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["S 2004 181"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 2. Kammer 12.04.2005 S 2004 181"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale amministrativo 2a Camera 12.04.2005 S 2004 181"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 2. 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Ne consegue che l'assicuratore LAINF può sopprimere tali\nprestazioni soltanto quando l'infortunio non gioca più un ruolo causale, cioè\nquando lo status quo ante o lo status quo sine sono raggiunti (DAS/A.Inf. 1994\nno. 4 e RAMI 1992, pag. 75 cons. 4b). In questo senso, la responsabilità\ndell'assicurazione infortuni cessa a partire dal momento in cui l'evento non\npuò più essere considerato una causa naturale ed adeguata dello stato di\nsalute, essendo quest'ultimo addebitabile interamente a fattori estranei\nall'infortunio. Ciò si verifica se, con il passare del tempo, lo stato di salute\nassume condizioni che sarebbero comunque divenute tali con o senza\nl'avvenimento assicurato (status quo sine). Anche in questo caso l'assenza di\nqualsiasi relazione causale tra l'infortunio ed il danno alla salute deve essere\ncomprovata con il grado della probabilità preponderante. Poiché trattasi di uno\nstato di fatto a conclusione di un diritto a prestazioni, all'assicuratore incombe\npure un onere probatorio, nel senso che, in caso d'assenza di prove, la\ndecisione sarà sfavorevole alla parte che intende derivare un diritto da una\ncircostanza rimasta indimostrata (cfr. RAMI 1994 no. U 206, pag. 329 cons.\n3b; 1992 no. U 142, pag. 76 cons. 4b in relazione con DTF 117 V 264 cons.\n3b).\n\nd) Nell’evenienza in parola, l’assicurazione infortuni sembra voler negare\nqualsiasi legame tra i disturbi lamentati dall’assicurato e l’infortunio assicurato,\nanche se l’assicuratore si è assunto i costi di un ciclo di fisioterapia. Non è\ncontestato che in data 28 gennaio 2004, mentre stava scendendo dalla gru\ndel camion, l’assicurato sia scivolato sul ghiaccio e abbia battuto il ginocchio\ndestro in prossimità del bordo laterale. Il fatto che a questo avvenimento\ninfortunistico il dott. med. … non voglia dare che ben poca importanza (vedi\nla relazione del 4 giugno 2004, punto 2) è ai fini del giudizio irrilevante. E’ del\ntutto comprensibile che un assicurato, ancora inabile al 50% per le\nconseguenze del primo infortunio, non ritenga di doversi immediatamente\nrecare dal medico dopo uno scivolamento sul ghiaccio e conseguente\ninsorgere di dolori al ginocchio, sapendo che comunque era convocato per un\ncontrollo medico il giorno successivo. Come viene poi puntualmente riportato\nsulla relazione medica riguardante la visita del 29 gennaio 2004, l’interessato\nha saputo indicare la dinamica esatta dell’evento traumatico e descriverne i\ndolori subentrati in prossimità della parte lesa. Per contro, il parere medico\nespresso dal curante in seguito non convince. Infatti, nella relazione 4 giugno\n2004, il dott. med. … non mette solo in dubbio che la versione dell’accaduto -\ncosì come riportata nel suo precedente rapporto - gli sia stata fornita\ndall’assicurato, ma ignora pure i reperti oggettivabili che aveva allora\nriscontrati (impossibilità di accovacciarsi oltre 90°). Sulla base delle\nconsiderazioni che precedono, questo Giudice non intravede motivi per\ndubitare del verificarsi di un evento infortunistico nei termini descritti\ndall’assicurato al medico e riportati sull’annuncio d’infortunio.\n\n3. a) Fin dall’insorgere della sintomatologia al ginocchio destro, l’assicuratore\ninfortuni conduceva accertamenti per escludere la possibilità che potesse\ntrattarsi di un’affezione patologica, cioè che i disturbi fossero riconducibili ad\nun’artrite psoriatica o a un attacco di gotta. Dopo che il concorso di queste\ndue patologie è stato escluso, attualmente, le argomentazioni su cui si\nfondano i dott. med. … e … per ritenere che i dolori in oggetto siano di\npertinenza dell’assicurazione malattie sono essenzialmente due: il\nprolungato intervallo libero prima della manifestazione del versamento\nintrarticolare e l’assenza di un quadro radiologico comprovante una lesione\ndi tipo traumatico. L’esame degli atti all’incarto non permette però di\nconfermare tali assunti.\n\n"}