{"Signatur": "GR_VG_002", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2005-04-12", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_VG_002_S-2004-181_2005-04-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/S_2004_181_4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcf13bcc341e7cee191a747a5fbb2dd2bc7d16363b7ca7a35e22b61c7d2512d55121ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8?path=4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcf13bcc341e7cee191a747a5fbb2dd2bc7d16363b7ca7a35e22b61c7d2512d55121ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=S_2004_181", "Checksum": "63d5ac7f45a03c85ae2af7a8a9f02b8d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["S 2004 181"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 2. Kammer 12.04.2005 S 2004 181"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale amministrativo 2a Camera 12.04.2005 S 2004 181"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 2. 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Il caso veniva assunto dall’… Assicurazioni SA,\npresso la quale … era assicurato contro le conseguenze di infortuni e malattie\nprofessionali (infortunio no. 4020.40185.03.9). Ancora durante il periodo di\nridotta abilità lavorativa imputabile al primo infortunio, il 28 gennaio 2004,\nl’assicurato scivolava sul ghiaccio scendendo dalla gru del camion e riportava\nuna distorsione del ginocchio destro. Essendo già stato convocato dal dott.\nmed. … per un controllo il giorno successivo, l’infortunato attendeva detta\nvisita per informare il medico dell’accaduto. Il 29 gennaio 2004, il medico\ncurante poteva accertare dei dolori al compartimento laterale del ginocchio\ndestro con la possibilità di accovacciarsi solo fino a 90° e con risalita\ndifficoltosa e poneva la diagnosi di “dolori per trauma distorsivo/contusivo\nparte laterale ginocchio destro (secondo infortunio recente non annunciato)”.\nSabato 7 febbraio 2004 l’assicurato cercava di raggiungere telefonicamente il\nmedico curante, poiché da alcuni giorni il ginocchio destro era gonfio e dolente\na tal punto che il paziente non riusciva più a lavorare. Durante la visita del 9\nfebbraio successivo, veniva deciso di procedere ad un consulto specialistico\nonde definire la questione dell’eventuale causalità dei disturbi con il nuovo\ninfortunio subito (infortunio no. 4020.40070.04.5). Durante il consulto dell’11\nfebbraio 2004, il dott. med. … riscontrava una buona stabilità del ginocchio\ncon però dolori alla pressione. L’esame di risonanza magnetica del 23\nfebbraio 2004 accennava a dei possibili esiti di una lesione del legamento\ncrociato anteriore. Per il resto gli ulteriori accertamenti permettevano di\nescludere la presenza di un’artrite psoriatica. Per il dott. med. …, i dolori\nandavano con probabilità imputati alla traumatizzazione di un’artrosi femororotulea.\n\n2. Con decisione 9 luglio 2004, l’assicuratore infortuni informava l’assicurato di\nassumere solo i costi degli accertamenti condotti e del primo ciclo di\nfisioterapia. Infatti, i disturbi al ginocchio destro non avrebbero potuto essere\nconsiderati una conseguenza del sinistro avvenuto il 28 gennaio 2004 e le\nspese in relazione con detta patologia sarebbero pertanto andate a carico\ndella cassa malati dell’assicurato, ovvero della ÖKK Assicurazione malattie e\ninfortuni SA di … Contro predetta decisione, in data 16 agosto 2004,\nl’assicuratore malattie interponeva tempestiva opposizione contestando il\nproprio obbligo di fornire prestazioni. Sulla scorta di un consulto del proprio\nmedico di fiducia, la cassa malati riteneva che i disturbi lamentati\ndall’assicurato al ginocchio destro fossero da considerare come una\nconseguenza dell’infortunio da questi subito nel gennaio 2004 o in\nprecedenza e quindi di competenza dell’assicuratore infortuni. Dopo aver\nsentito il parere dello specialista in chirurgia ortopedica, dott. med. …, il 27\nsettembre 2004, l’assicuratore infortuni confermava in sede di opposizione il\nrifiuto di ulteriori prestazioni, in assenza di chiare indicazioni radiologiche a\nconferma di lesioni di tipo traumatico e considerato l’ampio lasso di tempo\ntrascorso tra l’infortunio e il manifestarsi del versamento intrarticolare.\n\n3. Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 10\ndicembre 2004, l’assicuratore malattia chiedeva l’annullamento della\ndecisione impugnata e che l’assicuratore infortuni fosse ulteriormente tenuto\na versare prestazioni per il sinistro occorso, anche dopo il 1. marzo 2004, o\nche eventualmente gli atti fossero ritornati alla parte convenuta per\nl’esecuzione di ulteriori accertamenti. In sostanza, l’assicuratore ricorrente\nmetteva in dubbio le conclusioni mediche alle quali era giunta l’assicurazione\ninfortuni, basandosi queste su delle supposizioni smentite però dai dati\nall’incarto.\n4. Nella propria risposta di causa, l’assicurazione infortuni chiedeva la reiezione\nintegrale del ricorso. Dagli accertamenti condotti sarebbe chiaramente\nemerso il carattere patologico e non infortunistico dei disturbi lamentati del\npaziente, motivo per cui l’obbligo di fornire le prestazioni assicurative\nspetterebbe giustamente alla cassa malati ricorrente.\n\n5. Dal canto suo, … rinunciava a prendere posizione sulla presente controversia.\n\nConsiderando in diritto:\n\n"}