danno alla salute (cfr. sulla questione riguardante il possibile reddito conseguibile in attività confacenti e superiore a quanto realizzato prima del danno alla salute le decisioni del TFA dell’11 febbraio 2003, procedimento no. I 315/00, e del 18 dicembre 2003, procedimento no. I 507/01, nonché DAS 2003, AI, no. 1). Considerato che il diritto ad una rendita d’invalidità presuppone un grado d’invalidità di almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI rimasto immutato anche dopo la IVa revisione della LAI per quanto riguarda il grado d’invalidità minimo per il riconoscimento di un diritto alla rendita), il rifiuto della rendita merita nel caso concreto piena conferma.