c) Giacché l’assicurato era inabile al lavoro a partire dagli inizi di dicembre del 2001, l’eventuale diritto a rendita avrebbe potuto sorgere al più presto un anno più tardi. Il paragone dei redditi avrebbe conseguentemente dovuto avvenire sulla base degli ipotetici salari conseguibili nel 2002. In realtà, l’ufficio convenuto ha ritenuto per il paragone dei dati relativi al 2000. Tale procedere, anche se non corretto, non merita comunque nell’evenienza di essere sanzionato, poiché sia nell’uno che nell’altro caso, un diritto alla rendita d’invalidità è chiaramente escluso.