Ulteriori delucidazioni al riguardo non si rivelano pertanto necessarie. Le diverse pretese addotte dal ricorrente non trovano il necessario riscontro negli atti e non sono documentate da alcuna valutazione medica propria a sconfessare o comunque a mettere in dubbio l’attendibilità delle conclusioni mediche in termini di esigibilità. Ne discende che l’assicurato deve essere medicalmente considerato in grado di eseguire un lavoro confacente in misura completa.