Il paziente era infatti ritenuto abile completamente in attività medio-leggere, che non richiedessero di sollevare ripetutamente pesi superiori ai 10/15 kg, dei ripetuti movimenti di flessione ed estensione del tronco o lavori prolungati in posizione inergonomica (relazione del 9 dicembre 2002). Chiamato a determinarsi sulla possibilità per il paziente di svolgere concretamente il lavoro proprio ad un autista di funicolare o ad un custode fattorino, il curante confermava che dal punto di vista medico non vi fossero controindicazioni né in termini di rendimento né per l’orario di lavoro richiesto (vedi nota del 23 febbraio 2003).