gennaio 2003 esso avviene secondo le nuove norme (DTF 130 V 446 cons. 1). Per quanto riguarda i criteri che regolano la fissazione del grado d’invalidità, le nuove disposizioni della LPGA non apportano comunque cambiamenti sostanziali rispetto alle previgenti disposizioni in vigore fino alla fine del 2002 (DTF 129 V 4 cons. 1.2 e riferimenti e sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni {TFA} del 28 giugno 2004, procedimento no.